Maternità e lavoro: come funzionano i permessi per allattamento
Entro il primo anno di vita del bambino, la lavoratrice madre dipendente può fruire dei permessi per l’allattamento, denominati “riposi giornalieri”, ai sensi dell'art. 39 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Allattamento e lavoro: mamme lavoratrici dipendenti
Per le madri lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato con orario di lavoro giornaliero pari o superiore a 6 ore per l’allattamento sono previsti due periodi di riposo di un’ora fino al compimento di un anno di vita del proprio figlio (di mezz’ora l'uno se la madre fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa). Le due ore di permesso possono essere usufruite consecutivamente, ad esempio uscendo prima da lavoro, oppure spezzate, ad esempio 1 ora al mattino e 1 ora al pomeriggio, 1 ora in entrata e 1 ora in uscita.
Nel caso del parto gemellare o plurimo i riposi sono raddoppiati. Anche in caso di adozione le tempistiche sono le stesse e raddoppiano in caso di adozione di due bambini.
La lavoratrice ha diritto ai permessi per l’allattamento fino al primo anno di vita del bambino. Quindi, la durata dipende da quando rientra al lavoro dopo la maternità:
- Se rientrata dalla maternità obbligatoria e non ha chiesto la facoltativa, che nella normativa attuale si chiama congedo parentale, quindi il bebè ha minimo tre mesi, (l'astensione obbligatoria è di 5 mesi totali fruibili a partire da 2 mesi prima del parto), allora si ha diritto a nove mesi di allattamento;
- Se rientrata dalla maternità facoltativa, ad esempio ai 9 mesi del bambino, ha diritto a 3 mesi di allattamento.
Allattamento e lavoro: Mamme part time
I permessi per l'allattamento spettano anche in caso di contratto di lavoro part-time. Si ha diritto a 1h al giorno quando l’orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. Nel caso del parto gemellare o plurimo i riposi sono raddoppiati. Anche in caso di adozione le tempistiche sono le stesse e raddoppiano in caso di adozione di due bambini. Come nel caso delle lavoratrici a tempo pieno, se la madre fruisce dell’asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell’unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa, il riposo giornaliero si dimezza.
Allattamento e lavoro: riposi giornalieri del padre
Il papà lavoratore può richiedere il riposo per allattamento giornaliero in alternativa alla madre nei casi in cui:
- La mamma è deceduta oppure a causa di una grave infermità non può occuparsi del bambino;
- La madre ha rinunciato alle ore di riposo. L’allattamento infatti è facoltativo: se una madre non vuole usufruirne basta che non faccia domanda. In tal caso, sempre se vuole, potrà farla il padre;
- La madre è lavoratrice autonoma. In tal caso può chiederli il padre, se ha un contratto di lavoro dipendente;
- Il bambino/a è dato/a in affidamento al padre.
Come fare domanda per allattamento
Le madri lavoratrici devono presentare la domanda al proprio datore di lavoro, a eccezione delle lavoratrici aventi diritto al pagamento diretto dell’INPS che devono presentare la domanda anche alla sede INPS di appartenenza (lavoratrici agricole, dello spettacolo con contratto a termine o saltuarie, lavoratrici per le quali l'Istituto sta effettuando il pagamento diretto di cassa integrazione anche in deroga). I padri lavoratori devono presentare la domanda sia al proprio datore di lavoro che alla sede INPS di appartenenza per via telematica.
Lavoratrice o lavoratore e datore di lavoro devono concordarne la fruizione delle ore di riposo, tenendo anche conto dell’organizzazione dell’attività lavorativa.
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