Tutto ciò che c’è da sapere su affido e ricongiungimento familiare
Solo nel 2016 più di 25.800 bambini e adolescenti, anche molto piccoli, sono arrivati da soli via mare in Italia, più del doppio rispetto al 2015, quando erano 12.360, e tantissimi hanno perso la vita nel tentativo di attraversare il Mediterraneo per cercare la felicità e l’unico futuro possibile in Europa. Migliaia di bambini e adolescenti fuggiti dai propri Paesi di origine a causa di guerre, violenze e povertà ma che, prima di essere migranti, sono semplicemente bambini e ragazzi.
Molti di loro arrivano soli e, senza un opportuno sistema di protezione e tutele, finiscono troppo spesso nelle mani di trafficanti o sfruttatori senza scrupoli nel tentativo di proseguire il viaggio in altri paesi europei. Solo nel 2015 si sono perse le tracce di oltre 5.000 minori.
Per tutelarli, abbiamo sviluppato un disegno di legge specifico per la loro accoglienza e protezione la cui approvazione, attesa a breve al Senato, costituirebbe una svolta fondamentale in materia di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati.
Uno dei punti fondamentali della nostra proposta è l’assoluta priorità data al diritto ad avere una famiglia.
L’articolo 6 della nostra proposta di legge riguarda le indagini familiari e dice che:
- Al fine di garantire il diritto all’unità familiare dei minori stranieri non accompagnati, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell’Unione europea e in Paesi terzi.
- Nei cinque giorni successivi al colloquio, se non sussiste un rischio per il minore straniero non accompagnato o per i suoi familiari, previo consenso informato dello stesso minore ed esclusivamente nel suo superiore interesse, l’esercente la potestà genitoriale, anche in via temporanea, invia una relazione all’ente convenzionato che attiva immediatamente le indagini.
- Il risultato delle indagini è trasmesso al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che è tenuto ad informare tempestivamente il minore.
- Qualora siano individuati familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione avrà la precedenza rispetto al collocamento in comunità.
Nei casi in cui non sia possibile il ricongiungimento familiare in Italia o in altri Paesi UE (per il ricongiungimento nel Paese di origine, previsto esclusivamente se nell’interesse e con la volontà del minore, si usa l’istituto del rimpatrio assistito e volontario), l'affido è la migliore opportunità per i minori soli che arrivano in Italia e che non hanno familiari di riferimento, da preferire sempre rispetto alle strutture d’accoglienza: cerchiamo di fare chiarezza sul suo funzionamento.
Affido familiare
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L’articolo 7 del nostro disegno di legge disciplina l’affido dei minori migranti non accompagnati a parità di trattamento con i minori italiani e mira a promuovere l’istituto dell’affidamento familiare di cui alla legge n. 184 del 1983 anche per loro, sulla base di significative esperienze portate avanti da alcuni comuni nel territorio italiano:
- Gli enti locali promuovono la sensibilizzazione e la formazione di affidatari che possano accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l’affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.
Ad oggi esistono rarissime eccezioni in cui i minori stranieri non accompagnati vengono affidati a una famiglia, via che dovrebbe sempre essere preferita al collocamento in struttura di accoglienza. Con l’approvazione definitiva del disegno di legge, invece, tutti gli enti locali dovranno obbligatoriamente promuovere sensibilizzazione e formazione degli affidatari per favorire una maggiore attivazione dell’istituto dell’affidamento familiare
Se il ddl Zampa sarà approvato anche al Senato, in sostanza, l’istituto dell’affido dei minori migranti soli non accompagnati continuerà ad essere disciplinato dalla legge 184/83 (“diritto del minore ad una famiglia”) ma prevederà inoltre che i potenziali affidatari ricevano adeguata formazione per accogliere minori stranieri non accompagnati, al fine di favorirne l’affidamento familiare in via prioritaria rispetto al ricovero in una struttura di accoglienza.