Maternità e lavoro: diritti e tutele in caso di violazioni

 Molte donne, purtroppo, ancora subiscono ingiustizie come il licenziamento, il demansionamento e le discriminazioni durante e/o dopo la gravidanza. Ma la normativa prevede tutele e azioni in difesa delle mamme lavoratrici.

In questo articolo scopriamo quali sono i diritti e le tutele in caso di violazioni sul lavoro per le mamme lavoratrici.

MATERNITÀ: DIRITTI E TUTELE IN CASO DI VIOLAZIONI SUL LAVORO

Vediamo, dunque, come la legge protegge le mamme lavoratrici dalle violazioni e permette loro di eliminare eventuali ostacoli alla loro carriera professionale.

Licenziamento in caso di gravidanza

Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza (300 giorni prima della data presunta del parto) fino al termine del 1° anno di età del bambino. Esistono tuttavia delle eccezioni, come: giusta causa di licenziamento della lavoratrice a prescindere dal suo status (ovvero colpa grave della lavoratrice nel commettere dei comportamenti non leciti e ritenuti particolarmente gravi dall’azienda), cessazione dell’attività dell’azienda, fine contratto, esito negativo nel periodo di prova.

Il divieto di sospensione della lavoratrice vale negli stessi casi in cui opera il divieto di licenziamento. Con la sola eccezione in caso di sospensione dell’attività dell’azienda o del reparto. La lavoratrice in maternità è tutelata anche dal divieto di licenziamento in seguito a una procedura di licenziamento collettivo. Anche qui unica eccezione la sospensione dell’attività dell’azienda.

Demansionamento in caso di gravidanza

La lavoratrice madre viene tutelata dal demansionamento, infatti deve essere adibita alle ultime mansioni da lei svolte o equivalenti, nonché beneficiare di eventuali miglioramenti delle condizioni di lavoro. Il demansionamento ingiustificato costituisce una forma di discriminazione diretta di genere.

Ostacoli alla carriera e discriminazione della donna

È vietata qualsiasi discriminazione per quanto riguarda: l’accesso al lavoro, attraverso il riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia o di gravidanza, nonché di maternità o paternità, anche adottive, o in modo indiretto, attraverso meccanismi di preselezione diretta e indiretta, concernente un qualunque aspetto o condizione delle retribuzioni, per quanto riguarda un lavoro al quale è attribuito un valore uguale tra uomini e donne, per l’attribuzione delle qualifiche, delle mansioni e la progressione nella carriera. Infine per causa di matrimonio.

Dimissioni delle lavoratrici

Al fine di garantire una maggiore tutela ai neogenitori, nel caso di dimissioni o di risoluzione consensuale del rapporto presentate nel c.d. "periodo protetto" (entro il terzo anno di vita del bambino o terzo anno di ingresso in famiglia per adozioni nazionali e internazionali o affidamento), è previsto l’obbligo della convalida da parte delle competenti Direzioni Territoriali del Lavoro. I genitori verranno dunque sottoposti a un colloquio con un funzionario dell’Ispettorato del lavoro per accertare che le dimissioni siano volontarie e non vi siano state pressioni da parte del datore di lavoro.

COSA FARE IN CASO DI VIOLAZIONI: SOLUZIONI PER CASI PRATICI

  • Domanda: Durante il colloquio di lavoro è stato chiesto alla lavoratrice se avesse pianificato una gravidanza e, a seguito di una risposta positiva, èstata esclusa dall’assunzione. Risposta: In questo caso è evidente la violazione dell’articolo 27 del D.L. 11/04/2006 n° 198. In base a quanto stabilito dall’articolo 36 dello stesso decreto il soggetto che ha subito la violazione può agire in giudizio al Giudice del Lavoro.
  • Domanda: Al ritorno dalla maternità la lavoratrice ha subito un demansionamento e le è stata fatta pesare la maternità come periodo di riposo e “nullafacenza”. Risposta: Il demansionamento al rientro della maternità non è sempre escluso: è lecito qualora sia frutto di un accordo con la lavoratrice per meglio andare incontro al suo interesse o qualora le mansioni a cui era adibita prima della gravidanza fossero incompatibili con la maternità successiva. Nel caso non fosse così, come descritto sopra, il demansionamento è una forma di violazione.
  • Domanda: Alla notizia della gravidanza o al ritorno dalla maternità la lavoratrice è stata licenziata o costretta a lasciare il posto di lavoro.
    Risposta: Qualora la lavoratrice fosse licenziata durante il periodo di gravidanza deve presentare idonea certificazione da cui risulti l’esistenza all’epoca del licenziamento della sua condizione. Come descritto sopra la neomamma è tutelata dal licenziamento.
  • Domanda: Al rientro dalla maternità la lavoratrice ha chiesto il part time, ma l’azienda ha fatto numerosi problemi come se l’attivazione fosse per loro un danno. Risposta: Il datore di lavoro non può opporsi alla richiesta della lavoratrice, qualora la lavoratrice non abbia ancora usufruito completamente del congedo parentale.
  • Domanda: Al rientro dalla maternità, per anni la lavoratrice non è riuscita a crescere professionalmente, al contrario dei colleghi uomini o delle colleghe senza figli. Risposta: Qualora la lavoratrice al rientro dalla maternità dovesse essere discriminata potrebbe agire in giudizio per ottenere un risarcimento del danno.
VIOLAZIONI DEI DIRITTI E DELLE TUTELE DELLE MAMME LAVORATRICI IN ITALIA

Come emerso dalle passate testimonianze raccolte tramite i programmi territoriali diverse donne in Italia una volta rimaste incinte hanno subito violazioni e discriminazioni sul lavoro.

J. P. ci scrive: “Io dopo essere tornata dalla maternità mi sono trovata a fronteggiare la totale ostilità dell’azienda per cui lavoravo, dei superiori e perfino dei colleghi. Tre anni e mezzo di mobbing spietato, finché non ho ceduto. Perché è così, prima o poi cedi. Ti chiedono: ma vuoi proprio fare l’allattamento? E così inizia. Se non rinunci ai tuoi diritti te la fanno pagare. Se vuoi lavorare ma anche crescere tuo figlio te la fanno pagare. Lavoravo nel commercio e lì non ci sono regole, possono farti di tutto e prima o poi cedi. Hanno i mezzi e il tempo… io ho lottato per tre anni, ho fatto di tutto, non mi sono arresa. Ma alla fine sì… e adesso sono disoccupata e senza nessuna prospettiva che questo stato possa cambiare. Ho 44 anni e ho un figlio”.

A. M. commenta: “Io ho perso il lavoro con la bimba piccola che aveva tre anni… ho dovuto cambiare lavoro e settore perché non riuscivo a trovare nulla di compatibile con la gestione famigliare e i nonni non potevano aiutare. E poi colloqui su colloqui per sentirmi dire che oggi avere figli è un problema… per cui neanche ti vogliono assumere”.

MATERNITÀ E LAVORO: DIRITTI E TUTELE

Tutte le schede della serie Maternità e lavoro.

Per approfondire il tema maternità e lavoro leggi l'ottava edizione del nostro rapporto “Le Equilibriste: la maternità in Italia 2024”, che raccoglie importanti dati, e traccia un bilancio aggiornato delle molte sfide che le donne in Italia devono affrontare quando diventano mamme.

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Per qualsiasi informazione aggiuntiva rifarsi al sito dell’INPS.

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