Il nuovo sistema nazionale di accoglienza e protezione dei minori stranieri in 5 punti
Il 26 ottobre 2016 la Camera ha dato una grande prova di civiltà riconoscendo i diritti dei più vulnerabili, i minori che arrivano da soli nel nostro Paese, con il varo di un sistema nazionale di protezione e di accoglienza.
Con un ampio consenso da parte di forze politiche di maggioranza e di opposizione, dopo anni di stallo è stato infatti finalmente approvato alla Camera il disegno di legge Zampa, un testo che è nato dall'esperienza sul campo al fianco dei minori migranti e che è stato fortemente voluto e sostenuto non solo da Save the Children ma da tutte le più autorevoli organizzazioni di tutela dei diritti.
L’approvazione del disegno di legge costituisce una svolta fondamentale in materia di accoglienza e tutela dei minori stranieri non accompagnati.
Cosa cambierà
Per la prima volta vengono disciplinate per legge le modalità e le procedure per garantire:
1. L’accertamento dell’età e l’identificazione dei minori soli non accompagnati:
- prima della legge non esisteva una procedura uniforme a livello nazionale di attribuzione dell’età, con la legge questo dovrebbe essere notificato sia al minore che al tutore provvisorio, garantendo così anche la possibilità di ricorso;
- si garantisce inoltre maggiore assistenza, prevedendo anche la presenza di mediatori culturali durante tutta la procedura.
2. Un sistema organico di accoglienza in Italia, con strutture dedicate:
- all’identificazione, che deve avvenire entro 30 giorni;
- al passaggio nel sistema di protezione per richiedenti asilo e minori non accompagnati (SPRAR), con strutture diffuse su tutto il territorio nazionale.
Verrà inoltre attivata una banca dati nazionale per governare l’invio dei minori che giungono in Italia nelle strutture di accoglienza dislocate in tutte le regioni, sulla base:
- dei bisogni specifici dei minori stessi, identificati attraverso l’istituzione della “cartella sociale” che aiuterà gli operatori in contatto con il minore a conoscerlo meglio e ad identificare per lui la soluzione migliore di lungo periodo;
- della disponibilità dei posti.
3. Il superiore interesse del minore, attraverso:
- l’attenzione ai ricongiungimenti con i familiari attraverso apposite indagini familiari e la comunicazione degli esiti delle indagini sia al minore che al tutore;
- la competenza sul rimpatrio assistito affidata al Tribunale per i minorenni, organo costituzionalmente dedicato alla determinazione dell’interesse del minore e non alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (un organo amministrativo non orientato all’interesse del minore);
- l’introduzione dei permessi di soggiorno per i minori e per motivi familiari, qualora il minore non accompagnato sia sottoposto a tutela o in affidamento. Il minore potrà richiedere direttamente il permesso di soggiorno alla questura competente, anche in assenza della nomina del tutore;
- entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, ogni Tribunale per i minorenni dovrà istituire un elenco di tutori volontari disponibili ad assumere la tutela anche dei minori stranieri non accompagnati. La legge promuove anche l’utilizzo dell’affido familiare.
4. Il diritto all’istruzione e alla salute:
- fino ad ora impedimenti burocratici non hanno consentito negli anni ai minori non accompagnati di esercitare a pieno questi diritti, con la legge i minori potranno procedere all’iscrizione al Sistema Sanitario Nazionale anche in assenza di nomina del tutore e all’attivazione di specifiche convenzioni per l’apprendistato, e acquisire i titoli conclusivi dei corsi di studio, anche quando, al compimento della maggiore età, non si possiede più un permesso di soggiorno;
- è prevista, infine, la possibilità, esercitata ad oggi sulla base di un vecchio Regio Decreto, di supportare il neomaggiorenne fino ai 21 anni di età, qualora necessiti di un percorso più lungo di integrazione in Italia.
5. Il diritto all’ascolto nei procedimenti amministrativi e giudiziari che li riguardano, anche in assenza del tutore, e all’assistenza legale:
- i minori potranno avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato;
- le associazioni di tutela potranno ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per annullare atti della P.A. che si ritengono lesivi dei diritti dei minori non accompagnati e potranno intervenire nei giudizi che li riguardano.
I minori stranieri non accompagnati sono da sempre esposti a molteplici rischi che possono riguardare tanto la salute e l’integrità psicofisica, quanto le reali opportunità di sviluppo ed educazione, il possibile coinvolgimento in situazioni di sfruttamento in attività illegali e di assoggettamento da parte di organizzazioni criminali.
Per questo motivo, circa 3 anni fa, abbiamo elaborato la prima proposta organica di riforma del sistema di accoglienza e protezione dei minori migranti, un disegno di legge per la Protezione e la Tutela dei Minori Stranieri non accompagnati per armonizzare la normativa sull’immigrazione con quella sulla protezione dei minori nel rispetto dei principi fondamentali della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza.
La nostra proposta di Legge è stata accolta dal Parlamento e ora auspichiamo che arrivi presto l’approvazione in Senato per rendere operativa.